Statuto

ASSOCIAZIONE NATURALISTI FERRARESI

Amici del Delta

S T A T U T O

ELEMENTI IDENTIFICATIVI:

– l’Associazione Naturalisti Ferraresi Amici del Delta (già Società Naturalisti Ferraresi) è un’associazione senza fini di lucro;

– opera nel settore della promozione culturale;

– è attiva dalla fondazione datata novembre 1970;

– è stata costituita ufficialmente con atto registrato il 25.02.1993 al n. 001980;

– ha il Codice Fiscale n. 93021220384;

– con delibera del 19.05.1998 il testo originario dello statuto è stato ristrutturato, modificato e allineato alle norme del DLgs 460/97 e registrato all’Ufficio Registro di Ferrara il 25.05.1998 al n. 6256 serie 3;

– con delibera del 30.01.2001 sono stati modificati gli articoli n. 21, 23, 26 e 28.

– con delibera del 15.04.03 il testo è stato modificato per l’iscrizione nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 383/2000, e registrato all’Ufficio Registro di Ferrara in data 7 giugno 2004 con il n. 3576 Sr. 3.

– con atto del C.D. del 30.05.13, in attuazione a delibera di Assemblea del 19.04.12, il testo è stato ulteriormente modificato per quanto riguarda gli artt. 1 (Denominazione e sede), 28 (Collegio dei Revisori dei Conti) e 29 (titolo), e registrato all’Agenzia delle Entrate U.T. di Ferrara in data 17 giugno  2013.

PREMESSA

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 (disposizioni generali: la denominazione e la sede).

ART.2 (disposizioni generali: l’interpretazione dello statuto).

ART.3 (disposizioni generali: la specificità).

ART.4 (disposizioni generali: le modificazioni dello statuto).

TITOLO SECONDO

FINALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

ART.5 (finalità dell’organizzazione: nel settore).

ART.6 (finalità dell’organizzazione: l’ambito di attuazione).

ART.7 (finalità dell’organizzazione: la solidarietà).

TITOLO TERZO

I SOCI

ART.8 (i soci: l’ammissione).

ART.9 (i soci: le quote associative).

ART.10 (i soci: i diritti).

ART.11 (i soci: i doveri).

ART.12 (i soci: la dimissione e l’esclusione).

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI

ART.13 (gli organi: indicazione degli organi)

TITOLO QUARTO

CAPITOLO PRIMO, GLI ORGANI

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.14 (gli organi; l’Assemblea dei Soci: la composizione).

ART.15 (gli organi; l’Assemblea dei Soci: la convocazione).

ART.16 (gli organi; l’Assemblea dei Soci: le modalità di convocazione)

ART.17 (gli organi; l’Assemblea dei Soci: il Presidente)

ART.18 ( gli organi; l’Assemblea dei Soci:le deliberazioni).

ART.19 (gli organi; l’Assemblea dei Soci: la votazione).

ART.20 (gli organi; l’Assemblea dei Soci: la verbalizzazione).

TITOLO QUARTO

CAPITOLO SECONDO, GLI ORGANI

ILCONSIGLIO DIRETTIVO

ART.21 (gli organi; il Consiglio Direttivo: la nomina).

ART.22 (gli organi; il Consiglio Direttivo: la composizione e la validità)

ART.23 (gli organi; il Consiglio Direttivo: le funzioni e la durata).

ART.24 (gli organi; il Consiglio Direttivo: il Presidente).

ART.25 (gli organi; il Consiglio Direttivo: il Segretario).

ART.26 (gli organi; il Consiglio Direttivo: il Tesoriere).

TITOLO QUARTO

CAPITOLO TERZO, GLI ORGANI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.27 (gli organi; il Collegio dei Revisori dei conti: la nomina)

ART.28 (gli organi; il Collegio dei Revisori dei conti: la composizione).

ART.29 (gli organi; il Collegio dei Revisori dei conti: le funzioni e la durata).

TITOLO QUARTO

CAPITOLO QUARTO

ART.30 (norme di rinvio)

TESTO DELLO STATUTO

PREMESSA:

Questo testo è formulato in base al regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci del 27 gennaio 1993 e lo sostituisce in ogni sua parte al fine di recepire i disposti della Legge Regionale Emilia-Romagna n.° 10/95 e del D.L. 460/97 in materia di società “non profit” (senza fine di lucro) e successive delibere assembleari.

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 (disposizioni generali: la denominazione e la sede).

E’ costituita ai sensi degli art.36 e seguenti del Codice Civile una libera associazione denominata ASSOCIAZIONE NATURALISTI FERRARESI Amici del Delta (già Società Naturalisti Ferraresi) con sede in Via Filippo de Pisis, n. 24 – 44121 FERRARA.

ART.2 (disposizioni generali: l’interpretazione dello statuto).

L’Associazione Naturalisti Ferraresi Amici del Delta è una Associazione apolitica, non ha fini di lucro e le cariche sociali sono gratuite; l’esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; la durata dell’Associazione è illimitata e le sue entrate sono costituite da:

– quote associative;

– contributi volontari dei soci;

– contributi volontari di terzi;

– rimborsi da enti pubblici o da altri soggetti.

ART.3 (disposizioni generali: specificità).

a)- E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b)- Il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c)- All’Associazione Naturalisti Ferraresi Amici del Delta non potranno essere iscritti nominativi che intendano partecipare alla vita associativa in via temporanea.

ART.4 (disposizioni generali: modificazione dello statuto).

La modifica dello statuto spetta all’Assemblea dei soci in seduta straordinaria e con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

TITOLO SECONDO

FINALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

ART.5 (finalità dell’organizzazione: nel settore).

L’Associazione Naturalisti Ferraresi Amici del Delta è costituita allo scopo di favorire la collaborazione scientifica e l’aggiornamento dei cultori di scienze naturali, di divulgare la conoscenza e di collaborare alla soluzione dei problemi inerenti alla salvaguardia e alla protezione dei valori naturalistici e ambientali della provincia di Ferrara.

ART.6 (finalità dell’organizzazione: l’ambito di attuazione).

L’Associazione Naturalisti Ferraresi Amici del Delta svolge la propria attività:

a) – con lezioni, con conferenze, con corsi di aggiornamento, con proiezioni foto o cinematografiche e di audiovisivi;

b) – con visite a musei, con escursioni in località di interesse naturalistico e ambientale in Italia o all’Estero;

c) – con ogni altra iniziativa confacente ai suoi fini.

L’Associazione Naturalisti Ferraresi Amici del Delta può collaborare e affiliarsi con altre associazioni aventi analoghi fini statutari.

ART.7 (finalità dell’organizzazione: solidarietà).

Le attività culturali promosse dall’Associazione Naturalisti Ferraresi Amici del Delta, di cui punto a) dell’art. 6, sono gratuitamente aperte al pubblico; quelle indicate al punto b), che presuppongono un costo, sono riservate ai soci che vi partecipano contro versamento di contributi.

TITOLO TERZO

I SOCI

ART.8 (i soci: l’ammissione).

Tutte le persone interessate alle scienze naturali possono fare richiesta di iscrizione all’Associazione Naturalisti Ferraresi Amici del Delta. Per assumerne la qualifica di socio è richiesta una domanda in carta semplice al Presidente del Consiglio Direttivo. Allo stesso Consiglio spetta di deliberare al riguardo. Le eventuali reiezioni vanno motivate. Contro tali decisioni è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci.

ART.9 (i soci: le quote associative).

Le quote sociali di iscrizione sono stabilite dall’Assemblea dei Soci in occasione dell’approvazione del bilancio. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Il rinnovo dell’ iscrizione sociale è da farsi entro il 31 marzo dell’anno cui si riferisce.

ART.10 (i soci: i diritti).

I soci, in maggiore età e in regola col pagamento della quota annuale, hanno il diritto di voto e il diritto di essere eletti alle cariche sociali, di partecipare ad ogni attività sociale, di prendere visione del libro dei soci e delle deliberazioni assembleari, di cui dimostri di avere interesse e conformemente alla normativa sulla “privacy“, compreso ottenerne estratti a proprie spese.

ART.11 (i soci: i doveri).

I soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.

ART.12 (i soci: le dimissioni e l’esclusione).

L’associato può sempre dimettersi dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. L’esclusione di un associato può essere deliberata dall’Assemblea soltanto per gravi motivi. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali si intendono dimissionari.

Gli associati dimissionari o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione; la qualità di associato non è trasmissibile.

TITOLO QUARTO

GLI ORGANI

ART.13 (gli organi: indicazione degli organi)

Gli organi dell’Associazione Naturalisti Ferraresi Amici del Delta sono:

– l’Assemblea dei Soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Collegio dei Revisori dei conti.

TITOLO QUARTO – CAPITOLO PRIMO

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.14 (gli organi; l’Assemblea dei Soci: la composizione).

L’Assemblea è costituita da tutti i soci maggiorenni e in regola con il pagamento delle quote sociali.

ART.15 (gli organi; l’Assemblea dei Soci: la convocazione).

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio.

L’Assemblea è inoltre convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei Soci

ART.16 (gli organi; l’Assemblea dei Soci: le modalità di convocazione)

Il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea con comunicazione, da indirizzare ai singoli soci, con un anticipo di almeno 15 giorni sulla data di convocazione; è convenuto che per il termine di spedizione faccia fede il timbro d’annullo dell’ufficio postale.

La comunicazione d’invito preciserà gli argomenti da discutere, il giorno, l’ora e il luogo in cui si terrà l’Assemblea, in prima ed eventualmente in seconda convocazione.

ART.17 (gli organi; l’Assemblea dei Soci: il Presidente).

L’Assemblea elegge, a maggioranza dei presenti, il Presidente e il Segretario della seduta.

ART.18 (gli organi; l’Assemblea dei Soci: le deliberazioni).

In seduta ordinaria, in prima convocazione, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti espressi dai Soci presenti.

In seduta straordinaria, in prima convocazione, le deliberazioni dell’Assemblea sono prese con la maggioranza di tre quarti dei voti e con la presenza almeno di due terzi degli associati; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide con la maggioranza di tre quarti dei voti espressi dai Soci presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio; il singolo componente del Consiglio Direttivo non ha diritto di voto nelle deliberazioni che riguardassero la sua responsabilità personale.

Le modifiche delle norme statutarie, la devoluzione del patrimonio e lo scioglimento dell’Associazione spettano all’Assemblea in seduta straordinaria.

Spetta all’Assemblea la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, scelti fra i soci, nonché la determinazione delle quote sociali di iscrizione.

Per necessità contingenti anche il Consiglio Direttivo può deliberare sulle quote sociali, con riserva di sottoporre il suo operato alla ratifica dell’Assemblea dei Soci nella prima seduta successiva.

ART.19 (gli organi; l’Assemblea dei Soci: la votazione).

Ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega non più di un socio; sia il socio votante che il socio delegante debbono essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

Il voto per l’elezione dei candidati alle cariche sociali è, di norma, segreto; per tutte le altre votazioni è richiesto il voto per alzata di mano, con verifica del numero legale, del numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

ART.20 (gli organi; l’Assemblea dei Soci: la verbalizzazione).

I soci possono chiedere al Presidente della seduta che vengano messe a verbale motivate osservazioni sugli argomenti in discussione. Il Presidente ha facoltà di mettere ai voti le proposte. Il Segretario tiene il libro dei verbali delle Assemblee. Il verbale delle Assemblee contiene:

– l’ordine del giorno;

– i nomi dei Soci convenuti;

– lo svolgersi della seduta;

– il numero dei voti espressi, dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e le decisioni prese.

TITOLO QUARTO – CAPITOLO SECONDO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.21 (gli organi; il Consiglio Direttivo: la nomina).

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea dei Soci, resta in carica tre anni ed è rieleggibile. Per la nomina dei suoi componenti, ogni socio può votare tanti candidati quanti corrispondono alla metà più uno dei membri da nominare, e così due se gli eleggendi sono tre, tre se sono cinque, quattro se sono sette. Sono nominati i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è nominato il candidato più anziano. I Consiglieri dimissionari sono sostituiti da altrettanti Soci, che il Consiglio Direttivo individuerà in base al maggiore numero di voti ricevuti dall’Assemblea nell’ultima seduta per le nomine delle cariche sociali.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri si riducesse a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

ART.22 (gli organi; il Consiglio Direttivo: la composizione e la validità)

Il Consiglio Direttivo è nominato fra i Soci ed è composto da un numero dispari di membri, con un minimo di 5 fino a un massimo di 11. La determinazione spetta all’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente della singola seduta. La validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è subordinata alla presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti. Delle riunioni è redatto verbale a cura del Segretario.

ART.23 (gli organi; il Consiglio Direttivo: le funzioni e la durata).

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, il Tesoriere e il Segretario; tutti restano in carica tre anni, sono rieleggibili e scadono con il Consiglio che li ha nominati. I compiti connessi agli incarichi sociali sono svolti a titolo gratuito e volontaristico. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto è stato precedentemente stabilito essere di spettanza dell’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali, nel rispetto della legge e delle norme statutarie.

ART.24 (gli organi; il Consiglio Direttivo: il Presidente).

Spetta al Presidente, e in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, la rappresentanza della Società in giudizio e di fronte a terzi, con facoltà di nominare procuratori o mandatari. Il Presidente:

a)-convoca il Consiglio Direttivo, di sua iniziativa;

b)-convoca lo stesso con preavviso di almeno 15 giorni, quando almeno un terzo dei Consiglieri gliene faccia motivata richiesta;

c)-coordina l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;

d)-convoca l’Assemblea dei Soci su conforme delibera del Consiglio Direttivo;

e)-può avvalersi dell’apporto di soci e di esperti esterni per il raggiungimento degli scopi sociali, sentito il Consiglio Direttivo.

ART.25 (gli organi;il Consiglio Direttivo: il Segretario).

Il Segretario tiene il libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

ART.26 (gli organi; il Consiglio Direttivo: il Tesoriere).

Il Tesoriere:

– tiene il libro dei soci;

– cura l’amministrazione contabile nel rispetto delle deliberazioni assembleari, delle norme statutarie e di legge;

– redige il rendiconto finanziario preventivo e consuntivo dell’esercizio, dei quali ogni Socio può prendere visione nei quindici giorni precedenti la seduta assembleare indetta per la loro approvazione;

– espone i dati dell’andamento finanziario all’Assemblea;

– risponde, nello stesso consesso, ad istanze motivate del Presidente o di singoli Soci che a quest’ultimo abbiano fatto richiesta.

TITOLO QUARTO – CAPITOLO TERZO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.27 (gli organi; il Collegio dei Revisori dei conti: la nomina).

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall’Assemblea dei Soci.

ART.28 (gli organi; il Collegio dei Revisori dei conti: la composizione e la durata).

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato fra i Soci ed è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti o, indifferentemente, da un membro unico con funzioni monocratiche. I tre membri effettivi eleggono fra di loro il presidente che ha il compito di coordinare l’attività del Collegio stesso. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

ART.29 (gli organi; il Collegio dei Revisori dei conti: le funzioni).

Il Collegio dei Revisori dei conti deve:

a) controllare l’amministrazione;

b) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;

c) vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;

d) accertare la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

e) verificare la consistenza di cassa ogni tre mesi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verbalizza le proprie risultanze su apposito libro dei verbali.

I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono espletati a titolo volontaristico e gratuito.

ART.30 (norme di rinvio).

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Ferrara, lì 30 maggio 2013

Il Presidente: Stefano Mazzotti 

Il Segretario: Marco Bondesan 

Il Tesoriere: Giovanna Mazzoni